Il
Decreto Legislativo 188/2008
Il d.lgs n.188 del 20 novembre 2008, ha recepito in Italia
la Direttiva Europea 2006/66/CE, relativa alle pile e agli
accumulatori.
Il decreto disegna le regole per una corretta gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, partendo dai produttori - o i consorzi come ReMedia che agiscono il loro nome - ai quali spetta l'organizzazione e la gestione di sistemi di raccolta separata delle pile ed accumulatori e definendo i ruoli anche degli altri attori del sistema, coma la distribuzione e i Centri di Raccolta comunali, i cittadini (vai a Come funziona il sistema).
La responsabilità
del Produttore
Concetto di partenza della normativa (Decreto Legislativo 188
/2008) è il principio della responsabilità del Produttore, dove per
Produttore di pile e accumulatori si intende chiunque immetta sul
mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o
accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o
veicoli.
Il Produttore ha la
responsabilità del rifiuto, ovvero primo fra tutti
l'onere di finanziare e organizzare un sistema di raccolta separata
e di riciclo di pile ed accumulatori portatili, assicurando un
servizio omogeneo su tutto il territorio nazionale.
Responsabilità significa anche:
• Evitare di immettere sul mercato pile o accumulatori, anche
incorporati in apparecchi, contenenti più di 0,0005 per cento di
mercurio o più dello 0,002 per cento di cadmio (in peso)
• Progettare gli apparecchi contenenti pile e accumulatori in
modo tale che siano facilmente rimovibili, corredando di istruzioni
i prodotti stessi
• Informare l'utilizzatore di raccogliere separatamente i
rifiuti di pile e accumulatori, contrassegnando i prodotti con il
simbolo del "bidoncino barrato"
• Iscriversi al Registro dei soggetti obbligati e riportare
il numero di iscrizione nelle fatture e nei documenti di
trasporto.
Il Riciclo: obiettivo primario
La normativa indica il riciclo come
l'obiettivo principale su cui creare il sistema nazionale per la
raccolta di pile ed accumulatori esausti. Per il raggiungimento di
questo scopo, sono state fissate le seguenti scadenze:
• 2009: istituzione di sistemi di raccolta dedicati;
• 2012: raggiungimento del 25% del tasso di raccolta;
• 2016: raggiungimento del 45% del tasso di raccolta.