Da pochi giorni è possibile iscriversi al Registro Pile e Accumulatori, tuttavia permangono alcuni dubbi interpretativi sul Decreto 188/08. Approfondiamo quello delle pile removibili.
Avv. Maurizio Iorio
In occasione di questo numero di RemediaReport vorrei evidenziare alcuni dubbi interpretativi relativi all’articolo 9 del D. Lgs 188/2008 (corrispondente grosso modo all’art. 11 della Direttiva batterie 2006/66/CE) ai sensi del quale "1. Gli apparecchi contenenti pile ed accumulatori sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano facilmente rimovibili. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori sono corredati di istruzioni che indicano come rimuoverli senza pericolo e informano l’utilizzatore finale sul tipo delle pile e degli accumulatori incorporati".
- La prima domanda che la disposizione sopra riportata pone è la seguente: devono essere estraibili facilmente solo le pile e gli accumulatori incorporati in AEE (ossia di apparecchi soggetti alla normativa RAEE in quanto dipendenti per il loro corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici) o anche quelli incorporati in altri tipi di apparecchi?
Se la risposta è positiva, saranno ricompresi solo, ad esempio, elettroutensili, torce elettriche, personal computer ed altri apparecchi con batterie a tampone; se la risposta è negativa, l’obbligo della facile estraibilità andrà ad esteso anche a prodotti che non dipendono dalla corrente elettrica per il loro corretto funzionamento, come ad esempio gran parte dei giocattoli (si pensi ad esempio ad un peluche con effetti sonori o luminosi incorporati), i prodotti non finiti (si pensi ai “movimenti" degli orologi destinati alla vendita ai centri di assistenza), alle cartoline d’ auguri con funzioni musicali e a tanti altri prodotti non costituenti AEE ed in relazione ai quali la facile rimovibilità sarebbe assai difficile se non impossibile da realizzarsi.
Stando al tenore letterale della legge, a questa prima domanda sembrerebbe doversi dare una risposta affermativa: infatti l’ art. 2.m. ( Definizioni ) del D. Lgs 188/08 ( così come il corrispondente art. 3.1 della Direttiva ) stabilisce che ai fini della legge in esame per “apparecchio” si deve intendere un AEE, ossia “ … qualsiasi apparecchiatura elettrica o elettronica, secondo la definizione di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 …".
Tale conclusione lascia qualche dubbio di logica sistematicità interpretativa: infatti da una parte il D. Lgs 188/08 va a coprire tutte quante le pile e gli accumulatori , incorporati o meno in AEE (come sembra desumersi tra l’altro dall’art. 1.1. da leggersi in coerenza con l’art. 2.1. della Direttiva) e dall’altro prevederebbe che debbano essere facilmente estraibili solo quelli incorporati in AEE.
Sarebbe pertanto opportuno, per sicurezza, un chiarimento da parte dell’autorità competente.
- La seconda domanda che viene spontanea è se il requisito di corredare pile ed accumulatori di “.. istruzioni che indicano come rimuoverli senza pericolo e informano l’utilizzatore finale sul tipo delle pile e degli accumulatori incorporati" possa essere soddisfatto accompagnando i prodotti con un semplice invito espresso a consultare un dato e dedicato sito internet dove possono essere trovate tutte le indicazioni ed i dettagli necessari.
La soluzione ipotizzata è coerente con il metodo a suo tempo suggerito da EICTA (associazione dell’industria elettronica europea) in campo RAEE quanto alle informazioni in materia di reimpiego e di trattamento per ogni nuova apparecchiatura immessa sul mercato, da fornirsi ai sensi dell’ art. 13. n°.3 del D.Lgs 151/05; d’altra parte quest’ultima disposizione si riferisce alle istruzioni destinate ai gestori dei centri di trattamento, mentre la disposizione relativa a pile ed accumulatori (Art. 9. Lgs 188/08, citato) si riferisce alle informazioni destinate all’ utilizzatore finale ( ovvero, come chiariscono le FAQ della Commissione , all’ operatore del centro di trattamento). Permangono pertanto anche in questo caso dubbi che sarà opportuno chiarire con l’autorità competente.

ENGLISH