Esclusione di catene luminose , addobbi natalizi e giocattoli non dipendenti per funzione ludica da corrente elettrica dal novero dei RAEE
di Maurizio Iorio ©
Con provvedimento in data 19 febbraio u.s., facendo seguito ad un'audizione di qualche mese prima, il Comitato di Vigilanza e Controllo, in pieno accoglimento dell'istanza sottoposta da Assogiocattoli con l'assistenza legale dello scrivente, comunicava che a suo avviso tanto le catene luminose, quanto gli addobbi natalizi che i giocattoli che non conservano la funzione ludica in assenza della corrente elettrica "… devono ritenersi esclusi" dal novero dei RAEE.
Poiché ritengo che possa essere di interesse per tutti, e quindi anche per gli associati che non trattano le tipologie di prodotti dianzi indicate, riassumo qui di seguito gli argomenti giuridici e merceologici che sono stati fatti valere sia con l'istanza scritta che verbalmente, nel corso dell’audizione concessa dal Comitato di Vigilanza e Controllo allo scrivente ed al Dr. Giovanni Orsi di Assogiocattoli.
Catene Luminose
- Le catene luminose – sia a Led che a lampadine - NON rientrano tra nessuna delle categorie di prodotti di cui all’ allegato I A al D. Lgs. 151/05, non costituendo le medesime apparecchi di illuminazione ex all. IA n. 5 / IBn.5.
Infatti, la definizione di "Apparecchio di Illuminazione" ricavabile dalla D. 2002/96/CE (All. IB.5, ultimo capoverso) è quella di apparecchiatura (1) che persegue lo scopo di illuminare e (2) che attua tale scopo attraverso la diffusione o controllo della luce: ai sensi di tale definizione, ad es. il palo di sostegno della luce pubblica NON è un apparecchio di illuminazione, in quanto pur perseguendo lo scopo di illuminare (di cui al punto 1), manca della funzione di diffusione o regolazione della luce (di cui al punto 2).
Allo stesso modo, le catene luminose NON sono un apparecchio di illuminazione in quanto non perseguono lo scopo di illuminare (punto 1) (essendo irrilevante, tra l'altro, l'intensità della luce prodotta e quindi l'effetto illuminante) ma quella di decorare, ed è tra l’ altro dubbia anche la funzione di diffondere la luce (punto 2), trattandosi di led o di sorgenti luminose a filamento prive di qualsiasi supporto, parabola, specchio, congegno volto a diffondere la luce intrinseca nel led e nella sorgente luminosa stessa quando connessi alla corrente elettrica.
Per giurisprudenza costante, le leggi nazionali di attuazione delle direttive comunitarie vanno interpretate in conformità a queste ultime, quando queste sono sufficientemente precise e specifiche. Pertanto, la definizione di apparecchio di illuminazione dianzi citata ricavabile dalla D. 2002/96/CE si applica anche con riferimento alla legislazione italiana di attuazione. - La norma tecnica CEI EN 60598.2.20 che definisce le sole catene luminose a lampade a incandescenza (non quelle a led!: infatti il led non è neppure una sorgente luminosa ma un componente elettrico) apparecchi di illuminazione, come tutte le norme tecniche, ha evidentemente lo scopo di garantire la sicurezza dei prodotti, e non la tutela dell’ambiente: pertanto, se non espressamente richiamata dalla legislazione ambientale, NON si applica al di fuori del campo della sicurezza ( = giurisprudenza costante: cfr. da ultimo Cfr . Cass. N. 2902/2006 ).
- La D. 2002/96/CE, all'allegato IB 5 esclude dal novero degli apparecchi di illuminazione quelli domestici (1° capoverso) e le lampadine ad incandescenza (ultimo cpv.): pertanto, anche a voler considerare le catene luminose apparecchi di illuminazione, essendo comunque apparecchi domestici o ad essi assimilati, sono escluse dal campo della Direttiva RAEE: la legge italiana può riportare misure rafforzative ambientali ex art. 176 trattato CE e quindi in tal caso discostarsi dalla Direttiva 2002/96/CE, ma solo in presenza di un obiettivo, apprezzabile interesse di tutela ambientale, che evidentemente non sussiste assolutamente nel caso delle catene luminose: i rifiuti di queste, infatti sono quasi irrilevanti - i dati Assogiocattoli illustrano una produzione annua di RAEE di circa 5 quintali - e sicuramente non inquinanti. Giova ricordare che i cavi, se non compositi, non rientrano tra i RAEE (Cfr FAQ Commissione ed Agosto 2006), così come non vi rientrano i led e – almeno alla stregua della D. 2002/06/CE – le lampadine ad incandescenza.
L'estendere la normativa RAEE italiana - rispetto alla direttiva – alle catene luminose non soddisferebbe alcuna esigenza ambientale ma si tradurrebbe in una mera restrizione burocratica assolutamente inutile e penalizzante per gli operatori italiani rispetto ai loro concorrenti degli altri paesi CE.
In conclusione:
- Le catene luminose non sono apparecchi di illuminazione ma addobbi decorativi luminosi.
- Le catene luminose a LED per la loro struttura e composizione, non sono considerate apparecchi di illuminazione neppure dalla diversa – comunque non applicabile – normativa tecnica per la sicurezza dei prodotti.
Presepi ed accessori (ad es. modellini di edifici con lampadina o led)
Tali prodotti hanno una funzione principale decorativa che prescinde dall’eventuale presenza di led o corpo illuminante accessorio: in altri termini, non rientrano nella definizione di AEE ex art. 13.1.a) D.Lgs 151/01 in quanto non dipendono da corrente elettrica "per un corretto funzionamento".
Per fare un esempio: un taglia erbe a benzina, privato della candela elettrica non può funzionare; tuttavia, il suddetto prodotto non è sicuramente un AEE ex art. 3.1.a) D. Lgs 151/05 posto che non dipende dalla corrente elettrica, ma dalla benzina per la sua alimentazione; a maggior ragione una casetta per presepe munita di un piccolo corpo luminoso non è un AEE, posto che evidentemente è idonea a svolgere la sua funzione decorativa anche se l’illuminazione non è attivata.
Addobbi natalizi e prodotti accessori
I pupazzi a funzionamento elettrico (ad es. babbo natale, befana, piccoli alberelli che si muovono e producono eventualmente suoni), non sono giocattoli né per legge (l’allegato I al D. Lgs 313/91 li esclude espressamente dal novero dei giocattoli), né per funzione (non vengono né utilizzati né commercializzati per funzioni ludiche ). Pertanto, detti prodotti NON rientrano tra nessuna delle categorie di prodotti di cui all’ allegato I A al D. Lgs 151/05.
Gli alberi di natale artificiali con luci incorporate (a) non dipendono per la loro funzione decorativa da correnti elettriche, com’è dimostrato dal fiorentissimo mercato di alberi di natale artificiali privi di qualsiasi corpo illuminante: è l’utente che completa se del caso la decorazione con addobbi vari, illuminanti o meno. (b) inoltre i suddetti prodotti NON rientrano tra nessuna delle categorie di prodotti di cui all’ allegato I A al D. Lgs 151/05 , non trattandosi comunque di apparecchi di illuminazione, per gli stessi motivi illustrati con riferimento alle catene luminose.
Giocattoli
Si è fatto riferimento a tutte le tipologie di giocattoli analiticamente individuate, descritte e riportate in una lettera analitica trasmessa al ministero dell'Ambiente da Assogiocattoli nel corso dell’anno 2007 (ad esempio bambole "parlanti", orsacchiotti, peluches ecc.): si è evidenziato che tutti i prodotti ivi indicati, NON dipendono per lo scopo ludico perseguito da correnti elettriche, e devono pertanto ritenersi escluse dal novero degli AEE ex art. 3.1.a) del D. Lgs 151/05.

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