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Normativa - Prodotti che consumano energia: la direttiva EUP

La Direttiva comunitaria 2005/32/CE ed i regolamenti emanati nel 2009

a cura dell'Avvocato Maurizio Iorio


La direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, cosiddetta Direttiva EUP, coniugando finalità ambientali (tra cui la progressiva eliminazione dei gas ad effetto serra nella Comunità) con la necessità di garantire la libera circolazione dei beni nella UE, "… fissa un quadro per l'elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia nell'intento di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno" (art. 1.1) .

In generale

La D. EUP, attuata in Italia con D.Lgs. 6.11.2007 n. 201,  si presenta pertanto come una direttiva quadro che, in quanto tale, affida la trattazione delle singole categorie di prodotto ad apposite disposizioni tecnico - normative dette "misure di esecuzione", da adottarsi con separati atti normativi (nella pratica, con Regolamenti comunitari, in quanto tali direttamente obbligatori per tutti i cittadini dell' Unione Europea e per le imprese quivi operanti).
E' importante sottolineare che per "prodotto che consuma energia" si intende ogni prodotto che, dopo l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio, dipende da un input di energia (energia elettrica, combustibili fossili e energie rinnovabili) per funzionare (sono esclusi i componenti  e le sottounità, ossia le parti destinate ad essere incorporate in altro prodotto) e che non sono destinate ad essere immesse nel mercato o in servizio come parti a sé stanti). Pertanto costituisce, ad esempio, un prodotto che consuma energia un apparecchio TV o un monitor, ma non il monitor costituente mero componente di un impianto citofonico o di video sorveglianza, non usufruibile separatamente e destinato ad essere istallato da operatori  esperti.

Sono assoggettati a misure di esecuzione solo i prodotti che consumano energia identificati secondo i criteri previsti all' art. 15.2, ossia quelli che: (a) rappresentano un significativo volume di vendite ( indicativamente più di n. 200.000 unità all'anno); (b) hanno un significativo impatto ambientale nella comunità (Cfr. Decisione 1600/2002/CE); (c) hanno significative potenzialità di miglioramento circa l'impatto ambientale senza costi eccessivi

In esecuzione della D. 32/2005/CE, sono stati ad oggi emanati i seguenti regolamenti comunitari:

  • Regolamento (CE) n. 107/2009 del 4.02.2009 sulle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici
  • Regolamento (CE) n. 278/2009 del 6.04.2009 sulle specifiche per la progettazione ecocompatibile relativa al consumo a vuoto e al rendimento attivo per gli alimentatori esterni
  • Regolamento (CE) n. 244/2009 del 18.03.2009 sulle lampade non direzionali per uso domestico
  • Regolamento (CE) n. 642/2009 del 22.07.2009 sulla progettazione ecocompatibile dei televisori
Misure di esecuzione

Le misure di esecuzione da adottarsi devono soddisfare cinque specifici criteri di sostenibilità (art. 15.5): (a) non devono produrre un impatto negativo significativo sulla funzionalità del prodotto; (b) non devono incidere negativamente su salute, sicurezza, ambiente; (c) non devono tradursi in ripercussioni negative per i consumatori (ad es. nel prezzo); (d) non devono avere ripercussioni negative sulla competitività dell'industria; (e) non devono imporre una tecnologia proprietaria ai fabbricanti; (f) non devono imporre oneri amministrativi eccessivi per i fabbricanti.

Obbligazioni principali:

Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni per garantire che i prodotti che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione possano essere immessi sul mercato e/o messi in servizio soltanto se ottemperano a tali misure e siano provvisti della marcatura CE conformemente all'articolo 5 ( art. 3.1).

Il " fabbricante" , inteso nell' accezione estensiva sopra indicata, ha l'obbligo:

1) di valutare la conformità e pertanto di garantire che il prodotto che consuma energia immesso sul mercato o messo in servizio rispetti la Direttiva EUP  e la misura di esecuzione applicabile
2) di apporre il marchio CE, di ottenere la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica disponibile* 

Se il fabbricante non è stabilito né ha un mandatario nella Comunità, è l'importatore ad avere gli obblighi di cui sopra.


*Dopo aver immesso sul mercato o messo in servizio un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario tengono a disposizione degli Stati membri, per ispezione, per un periodo di 10 anni dopo la fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti, i documenti relativi alla valutazione di conformità eseguita e alle dichiarazioni di conformità emesse. (art.8.3)


Entrata in vigore / stock di prodotti non conformi

La D. 2005/32 è stata pubblicata sulla GUCE del 22.07.2005 ed è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo, ossia l'11 agosto 2005 .
Né la D. 2005/312, né ovviamente la legge italiana di attuazione il D.Lgs, prevedono un periodo di smaltimento delle scorte di prodotti non conformi. Infatti, sia la Direttiva ( art. 3.1.), sia la legge italiana di attuazione (art. 3.1) si limitano a statuire che sia l'immissione nel mercato e successiva immissione in servizio, sia la sola immissione in servizio di prodotti già immessi nel mercato (ossia  sdoganati o comunque in stock alla data di entrata in vigore delle varie misure di progettazione ecocompatibile ) è subordinata al fatto che i prodotti " … ottemperino a tali misure e siano provvisti della marcatura CE" all'uopo prevista.

Pertanto, l'unico periodo di smaltimento delle scorte di prodotti non conformi sembra coincidere con i  vari scaglioni temporali  previsti dai regolamenti comunitari attuativi della Direttiva per l'entrata in vigore delle misure di esecuzione.

  
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