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Lo smaltimento delle scorte di prodotti non conformi alla normativa EUP

A cura dell'Avv. Maurizio Iorio


Anche in questo numero di Remedia Report vi intratterrò sulla normativa EUP, dato che l’applicazione progressiva delle misure tecniche emanate in attuazione della stessa pone peculiari problemi in tema di scorte di prodotti non conformi.

Ricordo anzitutto che la Direttiva 2005/32/CE (cosiddetta D.“EUP” da Energy Using Products), attuata con D.Lgs 6.11.2007 n. 201, recentemente sostituita dalla direttiva di rifusione 2009 /125/CE, “…fissa un quadro per l'elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia nell’intento di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno“ (art. 1.1.).

La Direttiva EUP si presenta pertanto come una direttiva quadro, ed affida ad apposite “Misure di esecuzione” la trattazione delle singole categorie di prodotto.

Dette misure sono state adottate con altrettanti Regolamenti comunitari, per i quali sono stabilite varie date di entrata in vigore, come segue (ci si limita ai prodotti di peculiare interesse per la maggioranza dei soci di Remedia):

  • per i televisori (Reg. CE n. 642/2009), le date sono, a seconda di casi, le seguenti: 07.01.2010; 20.08.2010; 01.04.2012; 20.08.2011 (art. 8);
  • per i ricevitori digitali semplici (Reg. CE n. 107/2009) , le date sono, a seconda delle specifiche di progettazione previste: 1 anno dal 25.02.2009; 3 anni dal 25.02.2009 (art. 9);
  • per gli alimentatori esterni (Reg. CE n. 278/2009), le date sono:1 anno dal 22.02.2009; 2 anni dal 27.04.2009 (art. 9);
  • per le lampade non direzionali domestiche (Reg. CE n. 244/2009) , sono previsti, per l’ entrata in vigore dei criteri di progettazione ecocompatibile, sei periodi scadenti ciascuno al 1° settembre di ogni anno dal 2009 al 2016 (art. 3.1 e 3.2.).

Vale la pena di evidenziare come pertanto la prima data prevista per l’entrata in vigore delle misure tecniche relative ai ricevitori digitali semplici, che in questo momento, con l’approssimarsi del passaggio al “digitale terrestre”, rappresentano un prodotto di punta di molte aziende) scada il prossimo 25 febbraio 2010.

Ciò premesso, si pone per tutti gli operatori commerciali (importatori, distributori, rivenditori) il problema delle scorte dei prodotti non conformi alle succitate misure di esecuzione, già sdoganati e giacenti, alla data di entrata in vigore di ognuna delle scadenze sopra citate, presso il magazzino di vendita.  

Alla luce del fatto che ai sensi della normativa comunitaria si ha immissione nel mercato quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione per essere distribuito ed utilizzato sul mercato comunitario , ritengo   che nel caso di prodotti importati nella Comunità ,  l’ articolo 5.1 della D. 2009/125/CE vada interpretato - in conformità a quanto ribadito più volte dalla Commissione Europea in proposito [1] - nel senso che le varie scadenze  di entrata in vigore sopra indicate non ostano alla commercializzazione delle scorte di prodotti già sdoganati, in quanto i medesimi sono già stati a tutti gli effetti immessi nel mercato comunitario. 

Infatti, nel caso di specie, è con lo sdoganamento che ogni prodotto fuoriesce definitivamente dalla fase di fabbricazione per essere distribuito ed utilizzato sul mercato comunitario.

E’ tuttavia  opportuno che le competenti autorità (Ministero dello Sviluppo Economico) diffondano opportune istruzioni agli enti preposti alle vigilanza sul mercato ed alle ispezioni, al fine di evitare agli operatori la necessità di impugnare eventuali ed infondate contestazioni da parte di quest’ultimi (accompagnate anche da eventuali sequestri).

Infatti, il D.Lgs 201/2007 sanziona severamente l’immissione in commercio o servizio di prodotti non conformi alla normativa EUP, ed è pertanto probabile che non mancherà attenzione da parte di chi è chiamato a farla  rispettare.

 


[1]  Guida della Commissione all’ attuazione delle direttive fondate sul nuovo approccio e sull’ approccio globale,  paragrafo 2.3.1;  vedasi anche Decisione 768/2008 , allegato I, R1, n. 2;  FQA WEEE della Commissione , ed. 2007, par. 2.2: 2.2. Is the import of EEE into the European Union seen as a placing a product on the market?: Placing on the market is the initial action of making a product available for the first time on the Community market, with a view to distribution or use in the Community. Hence, products are not considered to be placed on the market before they have entered the territory of customs union. As explained above, a product is considered to be made available on the EU market for  the first time, when it is transferred from the stage of manufacture with the intention of distribution or use on the Community market. With the transfer of a product located outside the EU to a customer located inside the EU the product is usually made available on the EU market for the first time” .

  
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