a cura dell'Avvocato Maurizio Iorio
Nel numero di settembre di RemediaReport mi sono occupato della normativa EUP (Energy Using Products) di cui alla direttiva 2005/32/CE: il 20 novembre u.s., poco prima della preparazione di questo numero del notiziario, è entrata in vigore la nuova direttiva 2009/125/CE che ha abrogato la precedente direttiva ed ampliato notevolmente l'ambito di applicazione della stessa. Ritengo pertanto opportuno aggiornare brevemente i lettori su quest'ultima normativa.
La Rifusione
Diciamo anzitutto che la nuova direttiva, pur abrogando la precedente, la incorpora e la conferma (si parla in questi casi di "Rifusione" o "recast" in inglese): pertanto i lettori vorranno considerare tuttora valido, salvo l'espansione nell'ambito dei prodotti coperti e le consequenziali disposizioni che vado ad illustrare, quanto riportato nel mio precedente articolo di settembre.
Preciso inoltre che rimangono quindi assolutamente validi e vincolanti i Regolamenti comunitari (con riguardo ad esempio agli apparecchi TV, agli alimentatori esterni, ai ricevitori digitali semplici, alle lampade non direzionali) finora emanati in attuazione dell'abrogata D.2005/32/CE (tali regolamenti trovano ora la loro fonte nella nuova direttiva 2009/125/CE, da citarsi nelle nuove dichiarazioni di conformità che saranno successivamente predisposte), così come deve ritenersi tuttora valido, fino alla sostituzione con un nuovo piano, il "piano di lavoro" contenente l'elenco dei prodotti che saranno coperti da specifiche tecniche di progettazione ecocompatibile, a suo tempo predisposto e reso noto dalla Commissione.
I Prodotti Connessi all'energia
La precedente direttiva 2005/32/CE fissava un quadro per l'elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, ossia per i prodotti che, dopo l'immissione nel mercato e/o la messa in servizio, dipendono da un input di energia (elettrica, combustibile fossile come ad esempio benzina, o da altre energie rinnovabili) per funzionare; la nuova direttiva 2009/125/CE estende notevolmente l'ambito dei prodotti coperti e quindi delle specifiche tecniche comunitarie da emanarsi, in quanto la stessa si riferisce, più in generale, a qualsiasi "prodotto connesso all'energia" inteso come "… qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l'utilizzo, che viene immesso sul mercato e/o immesso in servizio …" come parte a sé stante o come componente destinato ad essere incorporato in una parte a sé stante per un utilizzatore finale, le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente.
Sotto un profilo pratico ciò significa che ora, ad esempio, molti materiali da costruzione - come certi infissi, finestre, apparecchi idraulici, soffioni di docce, rubinetti, materiali isolanti vari - che non sono evidentemente prodotti dipendenti da un input energetico per il loro funzionamento, rientrano nel novero dei prodotti soggetti alle emanande specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei beni.
La logica che è dietro all'estensione
La ragione di questa notevole espansione dell'ambito dei beni coperti discende dalla persistente "disparità - in proposito - tra le normative e le disposizioni amministrative adottate dagli Stati membri … che possono creare ostacoli al commercio e distorcere la concorrenza nella Comunità …" (considerando 2 alla direttiva ), ed alla circostanza che "Ai prodotti connessi all'energia è imputabile una quota consistente dei consumi di risorse naturali e di energia nella Comunità …" (considerando 3), con la conseguenza che, per avere l'impatto e l'efficacia adeguati "E' opportuno agire nella fase progettuale del prodotto connesso all'energia poiché è emerso che è in tale fase che si determina l'inquinamento provocato durante il ciclo di vita del prodotto ed è allora che si impegna la maggior parte dei costi …" (considerando 7).
Il piano di lavoro
Come nella precedente direttiva abrogata, è previsto che la Commissione metta a punto un piano di lavoro, da redigersi e rendersi disponibile al pubblico entro il 21 ottobre 2011, che fissi per i tre anni successivi un elenco di gruppi di prodotti considerati prioritari per l' adozione di misure di esecuzione.
Solo con l'approvazione di queste ultime (tramite - presumibilmente - altrettanti Regolamenti comunitari) i prodotti saranno praticamente assoggettati alle prescrizioni tecniche di progetto previste, all'obbligo di marcatura, di certificazione di conformità e di preparazione del fascicolo tecnico.
Adeguamento degli Stati membri
L'Italia, come gli altri Stati membri, dovrà adeguare le proprie disposizioni legislative alla nuova direttiva entro 20 novembre 2010.
Ricordo che la precedente Direttiva era stata adottata in Italia col Decreto Legislativo 6.11.2007 n. 201 (che si occupa essenzialmente di procedure di vigilanza e di sanzioni), che dovrà pertanto essere ora adeguato nella parte relativa ai riferimenti legislativi comunitari ed all' ambito dei prodotti coperti).

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